NORMATIVE VIGENTI

SERRAMENTI PER STANDARD “CASA CLIMA”                                                                                    

Per qualificare le abitazioni è ormai indispensabile renderle più adatte alla necessità di risparmiare energia, di ridurre le emissioni, di migliorare il benessere all’interno della casa e di contenere i costi di gestione. I nostri serramenti rispettano le severe caratteristiche imposte da Casa Clima in merito al risparmio energetico, alla sicurezza in uso, alla durabilità garantita, alla posa a regola d’arte e al rispetto delle norme e leggi vigenti.

COS’E’  CASACLIMA?

Abitare in una casa di proprietà è un obiettivo che tante persone perseguono. Chi intraprende questo percorso si vede però costretto ad affrontare molte sfide: la progettazione, la pianificazione dei lavori, la scelta dei materiali, il controllo della messa in opera; tutte fasi che richiedono competenza e professionalità.

A questo mira il progetto Casa Clima: aiutare i propri clienti a realizzare una casa confortevole, in cui i consumi siano limitati, nel rispetto dell’ambiente. Più di un terzo de consumo di energia e delle emissioni di CO2, in Europa, sono dovuti ai settori attinenti all’edilizia. Costruire oggi CasaClima significa mostrare responsabilità e rispetto per il mondo di domani.

Promotrice e referente del progetto è l’Agenzia CasaClima, una struttura pubblica e indipendente, che con professionalità, concretezza e neutralità, si fa carico delle verifiche sulla qualità dell’intero iter di realizzazione dell’edificio, dalla progettazione agli audit in cantiere fino al rilascio del certificato e della targhetta CasaClima.

 

CERTIFICAZIONE CASACLIMA

La certificazione energetica CasaClima è un processo di qualità, rivolto ai nuovi edifici e agli interventi di riqualificazione energetica.

Una CasaClima è innanzitutto un edificio in cui sono minimizzati i fabbisogni energetici (per riscaldamento, raffrescamento, illuminazione) e massimizzato l’utilizzo di un’impiantistica moderata ed efficiente, che possibilmente sfrutti le fonti energetiche rinnovabili.

La prima scelta da compiere insieme al proprio progettista riguarda quindi lo standard energetico che su vuole raggiungere con la propria casa: una CasaClima Gold, A o B.

CasaClima è uno standard energetico e di qualità costruttiva. Un edificio può essere realizzato utilizzando le più svariate tecnologie e con la massima libertà di linguaggio. E’ necessaria tuttavia una formazione sui temi specifici per affrontare con professionalità tutte le fasi del processo edilizio.

 

CERTIFICATO E TARGHETTA

Il certificato energetico è un documento rilasciato solo dall’agenzia CasaClima o dalle proprie Agenzia Partner, enti pubblici non coinvolti nel processo edilizio. Informa in modo chiaro e trasparente sul comportamento energetico ed ecologico dell’edificio.

NEL CERTIFICATO ENERGETICO, OLTRE ALL’INDICAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA, I PRINCIPALI DATI RIGUARDANO:

  • L’efficienza dell’involucro, che esprime la valutazione globale della qualità dell’involucro.
  • L’efficienza complessiva, che esprime la valutazione globale della qualità dell’involucro e delle scelte impiantistiche ed è espressa in fabbisogno di energia primaria ed emissioni di CO2 .
  • La sostenibilità ambientale, espressa attraverso il rispetto del protocollo CasaClima Nature.

Al rilascio del certificato energetico viene anche consegnata la targhetta CasaClima che testimonia la qualità dell’immobile. La targhetta, collocata generalmente vicino all’entrata, testimonia la scelta effettuata e comunica un nuovo rapporto con l’abitare.                                                                                      

 



ECOBONUS DETRAZIONE FISCALE STATALE                                                                                                     

Con la legge di bilancio 2019 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di efficientamento energetico.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Fra le spese riconosciute ai fini della detrazione vi sono quelle per il miglioramento termico dell’edificio fra le quali la sostituzione delle finestre e porte comprensive di infissi.

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36-50%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. E’ stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

 



 

AGEVOLAZIONI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI                                                                                                   

Circa 15 mila condomìni del Trentino avranno a disposizione risorse, sotto forma di agevolazioni, fino a 1 milione di euro per tre tipologie di interventi: diagnosi energetica e verifica dello stato di salute del condominio – progettazione ed assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi – abbattimento degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui per le spese relative agli interventi.

La possibilità di sommare le detrazioni fiscali statali con i contributi provinciali rende molto vantaggiosa la ristrutturazione delle parti comuni dei condomini (opere murarie, cappotti, coperture, serramenti, caldaie ecc.)

Qui trovi tutte le informazioni, la documentazione e i moduli per la presentazione delle domande di agevolazione. http://www.provincia.tn.it/contributo_efficientamento_ener…/                                                                                                                                                                                                                                   



NEAR ZERO BUILDING – CASSONETTI                                                                                                                                                 

Il Governo Italiano, con l’obiettivo di dare le indicazioni per la costruzione entro il 2020 degli edifici a consumo energetico “Quasi 0” – Near Zero Building, ha emanato il 26 giugno 2015 tre Decreti Ministeriali per chiarire come si deve procedere.

In uno di questi decreti, noto come Decreto “Requisiti Minimi”, vengono riportati i nuovi valori di trasmittanza termica per la finestra e per i CASSONETTI, in funzione della zona climatica (vedi tabella) che devono essere obbligatoriamente rispettati nel caso di sostituzione di infissi a partire dal 1° ottobre 2015.

ATTENZIONE: in alcune regioni come ad esempio Lombardia e Trentino i valori richiesti a partire dal 2021 sono stati anticipati e nel dettaglio :

1) per quanto riguarda la Trasmittanza Termica delle finestre (Uw) il nuovo valore è più basso rispetto a quanto previsto nella tabella del Dlg.311/2006 ma non causa alcun problema al serramentista, posto che tutti erano abituati a soddisfare i requisiti di trasmittanza delle finestre richiesti dalla finanziaria 2007 per il recupero fiscale del 50% che sono più bassi:

2) per quanto riguarda invece la trasmittanza termica del cassonetto questa rappresenta una vera novità poiche per la prima volta viene fissato un valore limite.

 



VALORI TRASMITTANZA TERMICA Uw PER LE ZONE E-F DEL TRENTINO/ALTO ADIGE                                                                                                                                                                                                                                 

Comunichiamo che a partire dal 01/04/2017 i valori termici per le ZONE CLIMATICHE “E” ed “F” SOLO PER LA PROVINCIA DI TRENTO saranno modificati secondo lo schema sotto riportato:

⇒ Le prestazioni dei nostri serramenti adempiono perfettamente alle prestazioni richieste.

 



                                                                                                     

IL  MIGLIOR INVESTIMENTO? SOSTITUIRE OGGI I SERRAMENTI DI CASA                                                     

Riportiamo un esempio del beneficio economico ottenibile sostituendo le vecchie finestre con le nuove.

Immaginando una spesa di € 6.000,00 grazie al bonus fiscale, in 10 anni è possibile dedurre dalle imposte ben il 35% della spesa sostenute. Oltre a questo, il maggiore isolamento termico delle nuove finestre vi farà risparmiare sui costi per il riscaldamento e condizionamento una cifra di almeno 350,00 €/anno (valore per un medio alloggio e da calcolare correttamente in sede di offerta).

In 10 anni l’importo speso avrà reso oltre il 23% …esattamente come averlo depositato in banca.

P.S. Il risparmio energetico annuo è calcolato in funzione del tipo di serramento vecchio da sostituire, delle presentazioni termiche e superficie dei nuovi serramenti e del tipo e costo di riscaldamento.

 



 

OBBLIGO SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCHIATI “CE”                   

                                                                                                                                              

Ricordiamo che entro il 16 febbraio 2013 dovevano essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l’apertura delle porta installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in cado d’incendio. Infatti dal febbraio 2005, è in vigore il D. M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione. I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistono determinate caratteristiche come stabilito dal D.M. sopracitato nell’art. 1 e nell’art. 3 , elenco le categorie in cui è obbligatorio l’installazione dei maniglioni antipanico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e si sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n.246, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi :

a)  sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il dispositivo di cui all’art.5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni :  a.1)  l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;  a.1)  l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b)  sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni;  b.1)  l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;  b.2)  l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;  b.3)  i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifichi rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

   



MINISTERO DELL’INTERNO: UTILIZZO DEGLI AUTOMATISMI RIDONDANTI                                                                                                                                       

Si tratta di una importantissima novità che consente l’utilizzo dei normali serramenti scorrevoli, con i dovuto e prescritti accorgimenti, anche laddove veniva richiesta la VIA DI FUGA, senza dover realizzare le ante con complicati e spesso irrealizzabili dispositivi con sgancio a spinta verso l’esterno.

Il MINISTERO DELL’INTERNO con la lettera inviata ai vari dipartimenti dei Vigili del Fuoco in tutta Italia, accetta ufficialmente anche in Italia l’utilizzo degli automatismi cosiddetti RIDONDANTI per le porte scorrevoli nelle USCITE DI EMERGENZA.                                                                                                    

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